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Approfondimenti
Fondamenta dei Diritti Legali Internazionali del Popolo Ebraico e dello Stato di Israele
di Cynthia D. Wallace
Presentiamo, in forma leggermente riorganizzata per favorirne la lettura, l'abstract di un libro di Cynthia D. Wallace recentemente uscito: "Foundations of the International Legal Rights of the Jewish People and the State of Israel". L'abstract compare nel libro stesso tradotto in diverse lingue, tra cui l'italiano, ma solo la versione originale inglese fa testo.
Nel diritto internazionale, come in ogni tipo di diritto, esistono sempre due lati di una questione. Se così non fosse, non ci sarebbe bisogno di soluzioni legali. Inoltre, entrambe le parti in qualsiasi conflitto ritengono di avere ragione, o almeno di avere i mezzi per comprovarlo. Di conseguenza, non esistono leggi create a vuoto; le leggi vengono create a seguito di un bisogno sufficientemente sentito.
La Dichiarazione Balfour
Nel 1917, a seguito degli eventi della Prima Guerra Mondiale, fu identificato un bisogno profondo e fu lanciato un appello. Il bisogno era quello del popolo ebraico, che era stato disperso in tutto il mondo per circa duemila anni, e che sentiva la necessità di avere un focolare nazionale. La voce era quella di Lord Balfour, che parlava a nome del Gabinetto di Guerra britannico a difesa del popolo ebraico in tutto il mondo. Questo stringente bisogno trovò espressione ufficiale nella Dichiarazione Balfour.
La Dichiarazione Balfour fu una dichiarazione di natura politica, senza autorità legale; inoltre non aveva valore internazionale. Non di meno, si trattò di un importante punto di svolta nella storia del popolo ebraico in diaspora, dandogli una speranza futura di vedere adempiuto l'immortale desiderio di ottenere la sua antica Terra Santa.
Questa dichiarazione ottenne lo scopo di evidenziare a livello internazionale il bisogno di un popolo che non aveva patria di avere una sua "patria nazionale" a cui poter fare ritorno. Di significato monumentale fu il riconoscimento ufficiale degli importantissimi legami storici, religiosi e culturali degli Ebrei con la terra dei loro padri, che sotto le dominazioni greca e romana divenne nota come "Palestina".
Poiché si trattava di una causa giusta e di un concetto giustificato, era necessario trovare un modo per elevare il contenuto di tale Dichiarazione a livello di legge internazionale. Di conseguenza, esso fu portato dal Consiglio Supremo delle Principali Potenze Alleate e Associate (Gran Bretagna, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti) alla Conferenza di Pace di Parigi nel 1919.
La questione si fece più complessa man mano che venivano presentate richieste di rivendicazioni territoriali sia dalle delegazioni arabe che da quelle ebraiche, in quanto il vecchio Impero Ottomano stava per essere ripartito fra le potenze vincitrici; non fu quindi possibile risolvere la questione nel corso della Conferenza di Parigi.
La Conferenza di Sanremo del 1920
Ciò che avvenne alla Conferenza di Parigi, e che contribuì alla progressione degli eventi che stiamo qui esaminando, fu la creazione della Società delle Nazioni che, all'Articolo 22 del suo Patto, prevedeva la costituzione di un sistema di mandati fiduciari sui territori del vecchio Impero Ottomano.
La successiva importante pietra miliare sul percorso verso uno status giuridico internazionale e una patria nazionale ebraica fu la Conferenza di Sanremo, tenutasi presso la Villa Devachan a Sanremo, in Italia, dal 18 al 26 aprile 1920. Si trattava di un'«estensione» della Conferenza di Pace di Parigi del 1919, al fine di trattare alcune di queste questioni rimaste in sospeso. Lo scopo dei quattro (su cinque) membri del Consiglio delle Principali Potenze Alleate e Associate che si riunì a Sanremo (in quanto gli Stati Uniti erano presenti solo come osservatori, a motivo della politica non intervenzionista del Presidente Woodrow Wilson), consistette nel valutare le rivendicazioni presentate, deliberare e prendere decisioni sul riconoscimento legale di ciascuna rivendicazione. L'esito, sulla base dell'Articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni, fu l'istituzione di tre mandati, uno su Siria e Libano (in seguito separato in due mandati), uno sulla Mesopotamia (Iraq), e uno sulla Palestina. Il Mandato per la Palestina fu affidato alla Gran Bretagna, come "impegno sacro per la civiltà" in relazione alla "costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico". Si trattava di una risoluzione giuridicamente vincolante di diritto internazionale.
In due dei tre mandati originali si riconosceva che il popolo indigeno aveva la capacità di autogovernarsi, con la potenza mandataria incaricata semplicemente di prestare assistenza nella costituzione di istituzioni di governo, ove necessario. Ciò non valeva per la Palestina, poiché essa, in base ai termini del Mandato, doveva diventare la patria ("focolare nazionale") del popolo ebraico.
Nonostante il popolo ebraico fosse parte della popolazione indigena della Palestina, la maggioranza di esso all'epoca non viveva ancora in questa Terra.
Il mandato per la Palestina era quindi molto diverso dagli altri e definiva come gli Ebrei si sarebbero stanziati nella Terra per poi formare una nazione realizzabile entro il territorio allora noto come "Palestina".
Il Mandato per la Palestina
Gli obblighi singolari del Mandato nei confronti del popolo ebraico in relazione allo stabilimento della loro patria nazionale in Palestina, diedero pertanto un carattere sui generis (unico, singolare) al Mandato per la Palestina.
I confini della "Palestina" a cui si faceva riferimento nelle rivendicazioni presentate, includevano territori a ovest e a est del fiume Giordano. Le richieste degli Ebrei specificavano che il fine ultimo del Mandato sarebbe stato "la creazione di un commonwealth autonomo", beninteso che "nulla deve essere fatto che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina".
Il risultante Mandato per la Palestina, approvato dal Consiglio della Società delle Nazioni nel luglio del 1922, fu un trattato internazionale e come tale legalmente vincolante.
La decisione presa a Sanremo rappresentò uno spartiacque nella storia del popolo ebraico, che era stato un popolo senza patria per circa duemila anni. Dalla prospettiva di Chaim Weizmann, presidente della neonata Organizzazione Sionista e futuro primo Presidente dello Stato di Israele, "il riconoscimento dei nostri diritti in Palestina è incorporato nel trattato con la Turchia ed è divenuto parte del diritto internazionale. Questo rappresenta l'evento politico più rilevante in tutta la storia del nostro movimento, e forse non è esagerato dire in tutta la storia del nostro popolo a partire dall'Esilio."
Secondo l'Organizzazione Sionista d'America, la Risoluzione di Sanremo "corona la dichiarazione britannica [Balfour] promulgandola come parte della legge delle nazioni del mondo".
La politica da implementare, come contenuta nel Mandato per la Palestina, era coerente con la Dichiarazione Balfour nel riconoscere in maniera significativa i legami di natura storica, culturale e religiosa del popolo ebraico con la Terra Santa e ancora più forte rispetto alla Dichiarazione a motivo dell'inserimento del principio fondamentale secondo cui la Palestina avrebbe dovuto essere ricostituita come focolare nazionale del popolo ebraico. È particolarmente importante sottolineare l'inclusione nei termini del Mandato (tramite l'Articolo 2) del principio fondamentale indicato nel Preambolo di questo accordo internazionale, secondo cui "con ciò è stato dato riconoscimento alla connessione storica del popolo ebreo con la Palestina e alle basi per ricostituire la loro nazione in quel paese".
L'obiettivo primario del Mandato era quello di provvedere una patria nazionale al popolo ebraico, incluso il popolo ebraico disperso in tutto il mondo, nella loro patria ancestrale. Al popolo arabo, che già esercitava la propria sovranità in un certo numero di stati, veniva garantita la protezione dei diritti civili e religiosi in forza del Mandato fino a quando desiderassero restare, anche dopo la formazione dello Stato di Israele nel 1948.
Diritti concessi al popolo ebraico nel Mandato per la Palestina
Inoltre, la Cisgiordania venne aggiunta nel frattempo ai territori sotto sovranità araba, sottratta dai Britannici all'esatto territorio mandatario in questione, prima della firma del Mandato stesso nel 1922 (v. di seguito).
Quando il Consiglio della Società delle Nazioni approvò il Mandato per la Palestina nel luglio del 1922, esso divenne vincolante per tutti i 51 membri della Società. Questo atto della Società consentì il realizzarsi del sogno a lungo accarezzato della restaurazione del popolo ebraico nella loro antica terra e convalidò l'esistenza di fatti ed eventi storici che collegano il popolo ebraico alla Palestina.
Per il Consiglio Supremo delle Principali Potenze Alleate e per il Consiglio della Società delle Nazioni, questi fatti storici furono considerati come accettati e stabiliti. Nelle parole di Neville Barbour: "Nel 1922, la Dichiarazione Balfour fu sancita a livello internazionale attraverso l'istituzione del Mandato per la Palestina".
I diritti concessi al popolo ebraico nel Mandato per la Palestina dovevano avere efficacia in tutta la Palestina. Da ciò consegue che i diritti legali dei richiedenti sovranità sulla Città vecchia di Gerusalemme derivano analogamente dalle decisioni del Consiglio Supremo delle Principali Potenze Alleate a Sanremo e dai termini del Mandato per la Palestina approvato dal Consiglio della Società delle Nazioni.
Nel marzo del 1921, al Cairo, la Gran Bretagna decise di ripartire il territorio mandatario della Palestina per ragioni di politica internazionale proprie. L'Articolo 25 del Mandato conferiva alla Potenza Mandataria il permesso di posticipare o non applicare la maggior parte delle clausole del Mandato nell'area di terra ad est del fiume Giordano ("Cisgiordania").
La Gran Bretagna, in quanto Potenza Mandataria, esercitò tale diritto.
Per il professor Yehuda Zvi Blum, ex ambasciatore delle Nazioni Unite, i diritti conferiti al popolo arabo della Palestina in relazione al principio dell'autodeterminazione vennero garantiti come conseguenza di tale iniziale partizione della Palestina approvata dal Consiglio della Società delle Nazioni nel 1922. Secondo il professor Blum: "Gli Arabi palestinesi godono da lungo tempo dell'autodeterminazione nel proprio stato, lo Stato arabo palestinese della Giordania". (Vale la pena sottolineare che, in una lettera scritta probabilmente il 17 gennaio 1921 al segretario privato di Churchill, il Col. T. E. Lawrence ("d'Arabia") segnalava che, in cambio della sovranità araba in Iraq, Cisgiordania e Siria, il figlio maggiore di Re Hussein, l'Emiro Feisal, uomo noto secondo Lawrence per la fedeltà alle proprie promesse, aveva "acconsentito ad abbandonare qualsiasi rivendicazione paterna nei confronti della Palestina".)
Il ruolo di Winston Churchill
Dopo questa partizione, Churchill, all'epoca Segretario Coloniale britannico, riaffermò immediatamente l'impegno della Gran Bretagna a conferire efficacia alle politiche della Dichiarazione Balfour in tutte le altre parti del territorio coperto dal Mandato per la Palestina a ovest del fiume Giordano. L'impegno era riferito anche all'area di Gerusalemme e della sua Città Vecchia. Nelle parole di Churchill: "È palesemente giusto che gli Ebrei, che sono sparsi in tutto il mondo, debbano avere una sede nazionale e un focolare nazionale dove alcuni di loro possano essere riuniti. E dove altro potrebbe essere se non nella terra di Palestina, con la quale sono stati intimamente e profondamente associati per oltre tremila anni?"
Quindi, in breve, le fondamenta primarie del diritto internazionale per la rivendicazione "legale" basata sui "diritti storici" o sul "titolo storico" del popolo ebraico in riferimento alla Palestina sono le decisioni di Sanremo dell'aprile 1920, il Mandato per la Palestina del luglio 1922, approvato dal Consiglio della Società delle Nazioni e firmato dalle stesse Principali Forze Alleate e divenuto quindi un trattato internazionale vincolante per tutti gli Stati Membri, e lo stesso Patto della Società delle Nazioni (Art. 22).
Dal 1920 al 1948
Dopo la Dichiarazione di Sanremo del 1920 successivamente trascorsero molti anni dall'adozione del Mandato nel 1922 alla creazione dello Stato di Israele nel 1948. Un evento che accelerò la creazione dello Stato di Israele fu il voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1947 per la partizione della Palestina (Risoluzione 181 (II)), raccomandando l'istituzione di uno Stato Ebraico e di uno Stato Arabo in quel territorio. Sebbene le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbiano una valenza pari esclusivamente a raccomandazioni e non siano dunque legalmente vincolanti,
gli Ebrei accettarono il piano di partizione, mentre gli Arabi lo rigettarono.
Il Regno Unito di Gran Bretagna rinuncio' al suo ruolo di Mandatario e si ritiro' dal territorio il 14 maggio 1948.
La Dichiarazione dello Stato d'Israele
Quello stesso giorno, con effetto dalla mezzanotte, gli Ebrei dichiararono lo Stato di Israele. Il giorno seguente, gli eserciti di cinque nazioni arabe circostanti attaccarono immediatamente il nuovo Stato Ebraico (Guerra d'Indipendenza d'Israele). GliArabi vennero inaspettatamente sconfitti.
La Giordania, tuttavia, annesse illegalmente la Giudea e la Samaria. Israele riacquisto' il controllo del suo territorio di mandato nel corso di una guerra di auto-difesa, la Guerra dei Sei Giorni, nel 1967. Nonostante tali eventi abbiano influenzato la rilevanza del Mandato, in modo particolare avendo portato alla realizzazione del suo scopo primario, la creazione di uno Stato Ebraico, alcuni aspetti fondamentali del Mandato rimangono validi e legalmente vincolanti, e sono estremamente rilevanti per la determinazione delle "questioni chiave" che devono essere negoziate fra le due parti circa lo "status permanente" (o "status finale") di Gerusalemme e della "Cisgiordania/West Bank".
Al fine di ottenere la giusta prospettiva nel considerare l'ambito legale internazionale in cui si inserisce la questione di uno Stato palestinese dichiarato tale a livello unilaterale, con la parte orientale di Gerusalemme come capitale, potremmo aver bisogno di andare oltre la legge, per se, al fine di tenere conto dell'impatto dell'opinione pubblica sulla formulazione delle consuetudini legali e delle leggi internazionali codificate. Di conseguenza, bisognerebbe attrarre l'attenzione al livello in cui le risoluzioni eque ai "problemi principali" dell'odierno conflitto israeliano/arabo palestinese possano essere esacerbate da iperboli linguistiche, distorsioni dei fatti o manovre puramente politiche e calcolata retorica. Parte della retorica risente dell'esigenza critica di essere esposta alla luce della terminologia e precisione legale, altrimenti può facilmente portare a una crassa distorsione della verità, che può dare luogo persino a risposte legali internazionali sconsiderate.
Prendiamo per esempio l'identità "palestinese". Al momento della decisione di Sanremo e del risultante Mandato per la Palestina, il territorio allora noto come "Palestina" venne designato espressamente per la "ricostituzione" del "focolare nazionale" del popolo ebraico soltanto. Mentre erano state intraprese debite misure per proteggere I diritti degli Arabi e degli altri abitanti, solo gli Ebrei erano un popolo rimasto senza una patria. Questo era in realtà lo scopo preciso del Mandato per la Palestina e il suo predecessore, la Dichiarazione Balfour.
L'equivoco Palestina
Al momento del Mandato, sarebbe stato più preciso fare riferimento agli "Ebrei palestinesi" e agli "Arabi palestinesi" (insieme ad altri abitanti non ebrei), ma a motivo della creazione dello Stato di Israele, gli Ebrei palestinesi mantennero il loro antico nome di "Israeliani" mentre i non ebrei (principalmente, ma non tutti, arabi) si appropriarono del nome di "Palestinesi", con il risultato di essere spesso erroneamente considerati come i legittimi abitanti del territorio. In realtà, la terra denominata "Palestina" copre un territorio denominato dagli Ebrei "Terra Santa" molto prima che il nome "Palestina" fosse utilizzato per la prima volta da Greci e Romani. La verità è che il territorio un tempo noto come "Palestina" non è mai stato, né dal momento in cui tale nome venne utilizzato né prima, una nazione araba, ovvero non è mai stato designato come nazione araba. Questa nomenclatura, tuttavia, apporta un forte impatto psicologico con l'inferenza che i precedenti abitanti arabi della Palestina sarebbero i veri "Palestinesi"e che essi soltanto fanno parte della "Palestina".
Per quanto riguarda la questione dei rifugiati, la definizione legale di "rifugiato" è la seguente: "una persona che fugge o viene espulsa da una nazione, soprattutto a causa di persecuzione e cerca riparo in un'altra nazione" (Black's Law Dictionary). L'attuale difficile situazione di coloro che vivono nei campi dei rifugiati è davvero deplorevole ed evoca giustamente la compassione del mondo, ma la maggior parte dei Palestinesi identificati come "rifugiati" sono distanti più di una generazione dagli eventi che causarono la fuga della generazione precedente.
A vaste aree di terra araba fu concessa l'indipendenza generazioni fa e poterono facilmente accogliere tutti questi sfortunati "rifugiati" che sono diventati uno spettacolo per sei decenni invece di integrarsi come membri produttivi della società fra la loro gente. In aggiunta agli altri territori del Mandato di Sanremo che ottennero la condizione di Stato prima di Israele, e avrebbero potuto facilmente assorbire i loro fratelli arabi, la Cisgiordania fu ripartita appositamente per gli Arabi palestinesi all'interno del territorio originariamente destinato al focolare nazionale ebraico. Ciò fornì già un 'nuovo Stato' legittimo agli Arabi entro il territorio della "Palestina".
Il diritto internazionale non ha mai dovuto cimentarsi con la questione dell'«ereditarietà» dello status di rifugiato, e tale situazione è divenuta unica nella storia umana.
Per quanto riguarda le "linee del 1967", come punto di riferimento per un nuovo potenziale Stato palestinese, esiste una menzione costante di ritiro entro i "confini del 1967". Prima di tutto questa terminologia è legalmente scorretta. Il termine "confini" viene generalmente utilizzato nella giurisprudenza internazionale per indicare dei "confini nazionali", cosa che le "linee" del 1967 sicuramente non sono.
Confini e linee di demarcazione
La giurisprudenza internazionale definisce come "confine" "una delimitazione fra una nazione (o una suddivisione politica [di tale nazione]) e un'altra" (Black's Law Dictionary). Tali confini nazionali non sono mai stati stabiliti per il rinato Stato di Israele.
Le "linee" del 1967 sono linee puramente militari di non attraversamento ("linee di demarcazione di armistizio"), derivanti dalla Guerra di Indipendenza di Israele del 1948. E' stato espressamente ribadito nel corso dei numerosi accordi di armistizio del 1949 tra Israeliani e Palestinesi, che queste "linee" né rappresentano confini nazionali, né pregiudicano la futura negoziazione bilaterale degli stessi.
Queste linee di armistizio del 1949 restarono valide fino allo scoppio della Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Collegarle alla guerra del 1967, in cui il territorio perduto venne recuperato dalle forze di difesa israeliane, sotto attacco, chiamandole i "confini del 1967" invece che le linee di armistizio del 1949, favorisce l'errata nozione che si tratti di "confini" illeciti, compromettendo profondamente la questione e i suoi esiti.
Eugene Rostow, Sottosegretario di Stato statunitense per gli Affari Politici nel 1967, nonché uno degli autori della Risoluzione 242 del Consiglio Nazionale per la Sicurezza delle Nazioni Unite del 1967 relativa a confini "sicuri e protetti", affermò nel 1990 che tale Risoluzione e la successiva Risoluzione 338 del Consiglio di Sicurezza " . . . si basano su due principi: Israele può gestire il territorio fino a quando i suoi vicini arabi non faranno la pace e quando la pace sarà fatta Israele dovrà ritirarsi entro 'confini sicuri e riconosciuti', che non devono necessariamente essere gli stessi delle Linee di demarcazione dell'armistizio del 1949". In altri termini, le linee del 1967 non sono affatto "confini", e questo termine non dev'essere utilizzato per creare e perpetuare l'impressione che Israele abbia illegalmente trasgredito i confini di un altro Stato, quando non è affatto così.
Analogamente, per quanto riguarda i territori disputati, l'uso diffuso dei termini "territori occupati" invece che "territori disputati" (cosa che corrisponde alla realtà) ha un enorme impatto psicologico che può dare luogo a ramificazioni reali e persino legali.
Inoltre, questo linguaggio e ciò che tende a connotare ("occupazione belligerante")
ignorano totalmente il linguaggio del trattato internazionale, che utilizza il termine "ricostituito", così come contenuto nel Mandato per la Palestina.
La questione degli "insediamenti"
l territorio ricostituito preclude un'"occupazione belligerante", anche se i confini nazionali permanenti devono ancora essere negoziati.
Uno Stato non può, per definizione, essere una "potenza di occupazione belligerante" in un territorio che viene "ricostituito" nel proprio nome, secondo le norme di uno strumento legalmente vincolante di diritto internazionale. L'"occupazione si verifica quando uno Stato belligerante invade il territorio di un altro Stato con l'intenzione di mantenere tale territorio almeno temporaneamente" (West's Encyclopedia of American Law).
Il territorio reclamato da Israele nel 1967 non è mai stato legittimamente "il territorio di un altro Stato", né Israele lo ha ottenuto con una guerra di aggressione.
Esso in realtà era un territorio specificatamente designato per un focolare nazionale ebraico, secondo il Mandato per la Palestina legalmente vincolante del 1922.
Uno stretto corollario a tutto ciò è rappresentato dalla questione degli insediamenti. La delicatezza di tale questione è esacerbata dal fatto che la legalità/illegalità di tali insediamenti si basa su fattori che potrebbero non seguire norme prescritte di diritto internazionale, ma che sono di fatto complicati dalla natura unica del caso di Israele.
Per esempio, spesso si afferma che tali insediamenti violano l'Articolo 49 della Convenzione di Ginevra (IV), ma l'inclusione di tale articolo nella Convenzione aveva uno scopo ben diverso da quello di governare circostanze come quelle esistenti nell'odierna Israele.
L'intento degli autori era quello di proteggere i civili vulnerabili in tempi di conflitti armati, creando uno strumento legale internazionale che avrebbe dichiarato illegittima qualsiasi deportazione coatta come quella sofferta da oltre quaranta milioni di tedeschi, sovietici, polacchi, ucraini, ungheresi e altri, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Nel caso di Israele, in base alla legislazione internazionale, così come rappresentata dal Mandato per la Palestina, agli Ebrei non solo veniva permesso di insediarsi in ogni parte della Palestina, erano addirittura incoraggiati a farlo, non venivano però deportati o trasferiti con la forza dal governo. Di conseguenza, chiamare "illegali" gli insediamenti israeliani di "Gerusalemme est", della Giudea e della Samaria non è un'applicazione appropriata della Quarta Convenzione di Ginevra.
Gerusalemme
La questione di Gerusalemme è forse la più volatile di tutte.
A motivo della sacralità di questa Città per molti, è diventato evidente che le posizioni di Israele e Palestinesi riguardo alla Città Vecchia sono a tutti gli effetti irriconciliabili. La prova di questo fatto è che essa non fu nominata nel Framework for Peace (Quadro per la Pace) in Medioriente, adottato negli Accordi di Camp David del 1978 fra Israele ed Egitto.
In quest'ultimo caso, Gerusalemme era in realtà inclusa nell'ordine del giorno ma fu lasciata fuori dai veri e propri accordi a causa dell'incapacità delle due parti di risolvere le loro fondamentali discrepanze su questa seria questione. Il fallimento del Summit di Camp David del luglio 2000 sottolineò ancora una volta il significato della questione di Gerusalemme e della Città Vecchia.
Arrivando al ruolo delle Nazioni Unite nel corrente dibattito, bisogna ricordare che, secondo la Carta delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ha il potere di creare decisioni legalmente vincolanti. Le Risoluzioni dell'Assemblea Generale possono solo raccomandare, ma non hanno forza vincolante.
Pertanto, anche se si dovesse arrivare ad una Risoluzione che "riconoscesse" gli "Arabi palestinesi" quale entità politica/Stato, ciò non costituirebbe, di per sé, la creazione di uno Stato di Palestina ai sensi della legislazione internazionale, non più di quanto la Risoluzione 181 (II) (il Piano di Partizione delle Nazioni Unite) del 1947 abbia creato lo Stato di Israele.
Inoltre, entrambe le parti si sono impegnate a seguire la via dei negoziati per arrivare ad uno "status permanente". La leadership dell'OLP promise nel 1993 di affidare ai negoziati la risoluzione di praticamente tutte le questioni importanti relative allo "status permanente".
A norma dell'Accordo ad interim (Oslo II) del 1995, le parti si impegnarono a non agire unilateralmente per modificare lo status dei territori prima di aver raggiunto risultati attraverso i negoziati sullo status permanente. Venne chiaramente statuito e concordato che: "
nessuna delle parti avrebbe iniziato o intrapreso alcun passo che modificasse lo status della Cisgiordania e della striscia di Gaza prima dei risultati dei negoziati sullo status permanente".
Una dichiarazione unilaterale dello Stato Palestinese sarebbe pertanto in violazione dell'impegno preso ed espresso in uno strumento legale internazionale, come anche in dichiarazioni pubbliche e documenti ufficiali e pubblicati.
Conclusione
Per riassumere, il conflitto non è un conflitto tradizionale sui confini.
Questo non è neanche il vero problema, come dimostra il fatto che i confini rimangono fino a questo momento indeterminati. Si tratta di un conflitto sui diritti storici e sul bisogno, riconosciuto a livello internazionale, di un 'popolo' unificato ad ottenere un proprio posto (e spazio territoriale) dove poter tornare a 'casa' dopo duemila anni di 'apolidia' e separazione dalla Terra dei loro padri, l'unico posto che definiscono "santo" e l'unica Terra che abbiano mai chiamato "patria".
(Tratto da "Foundations of the International Legal Rights of the Jewish People and the State of Israel" di Cynthia D. Wallace)
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