Inizio - Attualità »
Presentazione »
Approfondimenti »
Notizie archiviate »
Notiziari »
Arretrati »
Selezione in PDF »
Articoli vari»
Testimonianze »
Riflessioni »
Testi audio »
Libri »
Questionario »
Scrivici »
Approfondimenti



Acquapendente Ebraica nella “Carta Cum Hebreos” (1488)

di Fabio Marco Fabbri

E' uscito pochi mesi fa il libro 'Acquapendente Ebraica nella Carta Cum Hebreos (1488)', scritto da Fabio Marco Fabbri, dell'Università La Sapienza di Roma. Il lavoro è una ricerca sulla presenza ebraica ad Acquapendente (VT) che ha come fulcro un rogito notarile, effettuato nel 1488, con cui si autorizzano gli ebrei acquesiani ad aprire un banco di prestito, ad acquistare terra per la sepoltura, ad avere una Sinagoga, e si stabiliscono numerosi altri concordati tesi a favorire una convivenza armoniosa, equa e costruttiva della cittadinanza con la comunità ebraica. L'autore ha gentilmente acconsentito a scrivere per "Notizie su Israele" un articolo riassuntivo ed esplicativo del suo lavoro. Lo ringraziamo vivamente e ringraziamo anche la dott.ssa Rossana Rosatelli che ne ha scritto una premessa.

PREMESSA

di Rossana Rosatelli
Università degli Studi della Tuscia

La storia degli ebrei è la storia di una minoranza religiosa che si fonde con quella dell'occidente cristiano e con la sua storiografia. E' la storia di una minoranza attiva e industriosa con radici robuste in ambito culturale, religioso, giuridico e scientifico, che ininterrottamente a contatto con la società cristiana riesce ad esserne assolutamente autonoma e spesso ne determina lo sviluppo. Ricostruire la storia di una comunità frammentata e dilatata sul territorio, in continuo movimento e con forti differenze anche al suo interno non è sempre agevole, ma le vicende accadute durante la Seconda Guerra Mondiale hanno creato in maniera violenta e dolorosa le premesse per avviare studi metodologici e sistematici su una collettività che da circa due millenni è stanziata sul nostro territorio nazionale. L'analisi dei rapporti tra ebrei e cristiani si articola attraverso la ricerca che si svolge principalmente presso i numerosi archivi storici statali o degli enti locali italiani dove sono conservati e tutelati documenti che sono testimonianza della millenaria convivenza tra le due comunità Acquapendente Ebraica in Carta cum Hebreos 1488 disegna la fitta trama delle relazioni fra le due comunità, ebrei e cristiani, mostrando quanto era articolata la convivenza tra i due gruppi sociali. E' uno studio che va ad arricchire il quadro generale sull'analisi degli insediamenti ebrei in Italia ed al contempo rappresenta il punto di partenza per un esame metodologico su un abitato ebraico specifico, quello aquesiano. Il documento elaborato in epoca tardo medievale, datato 1488, è testimonianza di un rapporto consolidato tra le autorità cittadine ed alcuni rappresentati della comunità ebrea residente in Acquapendente. Il carteggio è inserito all'interno dell'incartamento delle Riformaze e Consigli del 1488, appartenete all'Archivio Storico Comunale di Acquapendente e si compone di otto carte ed è stato stilato in scrittura gotica corsiva. E' una storia, quella che si cerca di disegnare, nei risvolti meno noti, che si snoda su una terra di confine, periferica rispetto ai luoghi del potere, ma comunque interessante allo scopo di inserirsi in un quadro di riferimento più ampio. Acquapendente Ebraica nella Carta cum Hebreos 1488 fissa l'attenzione esclusivamente su un momento determinato dei rapporti tra ebrei e cristiani, ma sappiamo che altri documenti continuano a raccontare le vicende della comunità ebraica aquesiana, pertanto merita che lo studio continui nella ricerca e nell'interpretazione dei carteggi custoditi nell'Archivio Storico Comunale di Acquapendente e nell'Archivio di Stato di Viterbo, senza tralasciare un tentativo di consultazione dell'Archivio Vescovile di Acquapendente ed eventualmente l'Archivio Vaticano e degli antichi catasti, Catasto Italiano e Catasto Gregoriano, che potrebbero rivelare nuove notizie.



Sinopsi storica

di Fabio Marco Fabbri
Università La Sapienza di Roma

La pubblicazione dell'accordo, tra la comunità aquesiana e quella ebraica, rogato ad Acquapendente il 28 dicembre 1488, redatto nell'incipit e nella sottoscrizione in latino medievale, mentre i 38 capitoli sono compilati in volgare, mi ha dato la possibilità di concedermi alcune libertà lessico-grammaticali: ho voluto italianizzare il termine latino feneratores, in feneratore, piuttosto che in usuraio, sostantivo che ritengo corrotto e che può associare facilmente la figura dell'ebreo all'usura; inoltre ho "volgarizzato" la parte del titolo in latino, "Carta cum hebreos", richiamandomi alla glossa presente nell'incipit, che riporta "Carta cum hebreis". Tali stimoli sono scaturiti dalla lettura e trascrizione del documento che mi ha condotto in un ambito lessicale stimolante e fascinoso.

La presenza di comunità ebraiche nell'area del basso territorio toscano e nel nord della Tuscia, é stata ben documentata da numerosi studi; bene approfondite sono le ricerche sulla consistenza di detta collettività nell'area compresa in quelle piccole realtà istituzionali godenti di ampie autonomie, ubicati ai confini tra le attuali regioni geografiche di Lazio e Toscana; ricordiamo il Ducato di Castro dei Farnese, Sovana e Sorano, la Contea di Pitigliano degli Orsini, la Contea di Santa Fiora degli Sforza, la Contea di Castellottieri degli Ottieri, la Contea di Piancastagnaio dei Marchesi Burbon del Monte Santa Maria. Su Acquapendente, città che potremo definire "libera", anche se inserita nel Patrimonio di San Pietro appartenente a nessun sistema di controllo feudale e beneficiante di una spiccata individualità, non molto è stato scritto. Sicuramente, la nota storia del Comune, delinea percorsi sociologici ben definiti, incastonando il carattere non subalterno ed il protagonismo del popolo aquesiano in vari momenti della storia, illuminandolo di brillanti personaggi, come il medico Girolamo Fabrici (Acquapendente, 1533 - Padova, 1619), discepolo di Gabriele Falloppio ( Modena, 1523 - Padova, 1562), o l'abate letterato, diplomatico libertino, malato di sifilide, e autore di scritti massonici ( Hiram 4/2011 Erasmo editore, pag. 58) Giovan Battista Casti (Acquapendente, 1724 - Parigi, 1803) solo per citare i più noti.

E' sulla base della presenza di atti amministrativi socialmente e storicamente significativi che il mio studio, sulla presenza ebraica ad Acquapendente, prende avvio. Le mie ricerche sono state incentrate sull'analisi di documenti relativi a famiglie ebree che hanno vissuto ad Acquapendente, sono stati visionati carteggi di varia provenienza, atti notarili, statuti, corrispondenze municipali, Riformanze e Consigli, documenti riguardanti aspetti sanitari, dati anagrafici dal 1870 fino a metà 900' e sono state ascoltate interessanti testimonianze orali, non trascurando opinioni di studiosi della ceramica che hanno dato interpretazioni singolari circa l'arte figula nella Tuscia nei secoli XIII e XIV.

Riportando, in questo ambito, solo alcune testimonianze, sottolineo il primo documento che rileva la presenza ebraica nella Nostra comunità; esso concerne un rapporto amministrativo tra un ebreo e un aquesiano non correligionario: nei carteggi dell'Archivio Storico di Viterbo1 si può riscontrare tale documento datato 20 dicembre 1434, il quale riferisce della costituzione di una società bastarorum, istituita tra l'ebreo Sabatus Daptoli, nativo di Roma ma residente in Acquapendente, con il "maestro" Paolo di Nanni non ebreo. La creazione di una società che potremmo definire mista, è la chiara dimostrazione di una profonda integrazione. Tali rapporti, infatti, anche se presenti in altre realtà, non sono così frequenti; inoltre, va rilevato che la predisposizione degli ebrei alla pratica del prestito, nel caso di Sabatus Daptoli e Paolo di Nanni, sancisce un altro tipo di rapporto diverso dal feneratore, decisamente più articolato e complesso dal punto di vista sociologico.

In data 2 luglio 1467, viene redatto, dal notaio Pietro Paolo di Giovanni, un verbale di indagine a carico di tre ebrei, tali Persius, Moysis e Allentius2 che avevano accinto un infiammato scontro a carattere esegetico contro il frate minore Berardino di Simone officiante in Acquapendente, come di seguito riportato: veniens dictus Persius ad multa verba cum ipso frate Berardino, inter alia asserebat quod Saria mortua fuit per dolore filii. Et dictus frater Berardinus negabat predicta, dicendo non esse veritatem et quod hoc non reperiebatur in bibia. Et tunc dictus Persius insistendo asserens quod reperiebatur in bibia ipsorum hebreorum, dicens quod bibia ipsorum erat, sed bibia Cristianorum erat falsificata et quod fuerat falsificata per discipulos Cristi.

L'interessante disquisizione ha carattere analitico e tratta della rappresentazione biblica nella quale Abramo sacrifica Isacco. Tale assunto viene fortemente contestano dai tre ebrei che asseriscono la errata interpretazione che i cristiani danno del passo biblico; infatti vi è stata e tuttora è presente, una diversa interpretazione, tra ebrei e cristiani circa l'azione compiuta da Abramo a seguito della imposizione di Dio. Nel passo biblico in esame viene evidenziato il rapporto fra la paternità e la filialità. E' evidente che se Abramo avesse praticato l'olocausto sul figlio Isacco, sarebbe stato artefice di un rito pagano. La parafrasi ebraica, consiste nell'affermare che Abramo compie il sacrificio lasciando vivere il figlio e quindi ridiscendendo con lui dalla montagna, secondo l'interpretazione di Rabbi Shlomo Yitzhaqi (1040 - 1105 ), meglio conosciuto come _Rashi; non nella salita aveva luogo la prova, ma nella discesa con il figlio. L'esegesi ebraica evidenzia che il coltello non tocca il collo di Isacco quindi il sangue del figlio di Abramo non scorre proprio perché non era nella volontà di Dio. Infatti la tradizione giudaica in riferimento all'episodio biblico, non lo definisce come "Il sacrificio di Isacco", ma la " Legatura di Isacco: Aqedah". Su questa linea si sviluppò l'acceso conflitto verbale tra i tre ebrei ed il frate, infatti, sostengono i primi, che Sara la madre di Isacco muore subito dopo la vicenda del mancato sacrificio del figlio di Abramo. Ecco che l'interpretazione di alcuni precettori vede in Satana la vera causa della morte di Sara, straziata dal dolore della morte del figlio; nella fattispecie il principe dei demoni, dopo avere senza risultato, tentato di persuadere Abramo a disobbedire al Signore, si reca dalla donna e le comunica la falsa notizia della morte del figlio. Il frate minore di Acquapendente nega che nella Bibbia esista tale citazione, infatti dice: … negabat predicta… e … non esse veritatem et quod hoc non reperiebatur in bibia... Tale diversità di esegesi rimane ad oggi immutata.


Rogito 28 dicembre 1488

Nel 1488 viene promulgato in Acquapendente un pregevole elenco di "Riformanze"3 riguardanti anche la concessione di aprire un banco di prestito e regolamenti di vita quotidiana; tra essi quelli che interessano la comunità ebraica sono riportati nei carteggi numerati dal 48 al 55, comprende 38 capitoli e 16 fogli. Alla carta no 48 vengono evidenziati i destinatari di tali normative, identificando in "Carta cum hebreis" i consegnatari. Il documento si presenta articolato e molto puntuale nella descrizione di ciò che è licito fare alla comunità ebraica aquesiana. Detto carteggio principia con una formale introduzione nella quale viene indicato l'anno il giorno e il mese, 1488 28 dicembre, il richiamo al Papa Innocenzo VIII (Genova, 1432 - Roma, 1492) e di seguito sono individuati i soggetti di questo accordo, cioè i notabili aquesiani Antenius Fabretij, Petrus Paolus Dominici Accorsini, Mecus Petri Longi et Andreas Joannus Menicutij, risulta assente Ranerio Sartore e verosimilmente, i rappresentanti della comunità ebraica, Jacob de Senis e Raphaelem Salomonis. i termini introduttivi dell'accordo e la sottoscrizione sono redatti in latino medievale, i 38 capitoli sono redatti in volgare. Tecnicamente il documento assume il termine di condotta o capitolato, è una concessione data alla comunità ebraica ad aprire banchi di prestito; tale attività era auspicata e incoraggiata dai rappresentanti di ogni forma istituzionale e dai Comuni presenti sul territorio italiano, che utilizzavano tale sistema di credito come una sorta di "banche private del Comune". Nel caso della Carta cum hebreis, l'autorizzazione alla apertura di una "Condotta", oltre a concedere l'apertura del banco di prestito, detta le regole di comportamento a cui dovrà attenersi la comunità ebraica e contestualmente le regole comportamentali che i terrazani dovranno tenere nei loro rapporti con i concittadini ebrei; si riporta di seguito la trascrizione e l'immagine dell'incipit del rogito:

Highslide JS
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadingentesimo octuagesimo ottavo indictione VI tempore pontificatus santissimi domini nostri Domini Innocentij divina providentia Pape VIII die vero XXVIII mensis dicembre. Spectabiles et prudentes viri Joannes Baptista Lammanicti Cionus Petri Antoni et Bartolomeus hanni magnifici priores atepositi communis Aquapendentis et Antenius Fabretij Petrus Paolus Dominici Accorsini Mecus Petri Longi et Andreas Joannus Menicutij absente Ranerio Sartore eorum collega tamen monito et requisito et omnes de dicta terra Aquapendentis homines electi et deputati a dicti dominis priori bus super hac materia vigore deliberationis et remissionis factarum et balie et autoritates hac potestatis eis concesse et attribute a generali consilio dicte terre ut supra patet manu mejs Cancellarj ad infrascriptam capitula conficenda revidenda concludenda ac limitanda nomine ac vice dicte comunitatis hominum et universitatis dicte terre et pro ipsa comunitate ac etiam pro ferensibus venientbus ad pignorandum ad dicta terram Aquapendentis eorum pignora sub usuris ponenda ab i frascriptis ebreis excerta eorum et cuiuscumque eorum scienzia spontanea deliberatione consultatione et unanimiter nemine eorum discrepante non per errorem non metu non dolo nec premio ducti sed ipsorum vera et spontanea voluntate auctoritate ut supra eis concessa et attributa per se et eorum successores in officio et nomine ac vice dicte communitatis hominum et personarum dicte terre Aquapendentis condixerunt et conducunt firmamrerunt et firmant in publicos prestatores usurario set feneratores et qui ad bancum pubblici prestiti ad fenus at que usuras teneant in dicta terra Aquapendentis pre tempore et termino decem annorum proxime futurorum incipiendo die prima novembris presentis anni 1488 et ut sequitur finiendo continuato tempore providos viros Habraham Jacob de Senis et Raphaelem Salomonis de Aquapendente hebreos et quemlibet eorum in solidum presentes stipulantes set aceptantes prose suisque eredibus et successoribus cum omnibus et singulis conventionibus pactis capitulis modis ordinibus penis et obligationibus infrascriptis videicet .
    Traduzione:
    Nel nome di Dio amen. Nell'anno 1488 d. C. al tempo della VI indictione, del (sotto il) pontificato del santissimo signor nostro Innocenzo VIII Papa per divina provvidenza nel giorno 28 del mese di dicembre. Illustri e giurisperiti uomini Joannes Baptista Lammanicti Cionus Petri Antoni e Bartolomeus magnifici priori di quell'anno preposti al comune di Acquapendente e Antenius Fabretij Petrus Paolus Dominici Accorsini Mecus Petri Longi e Andreas Joannus Menicutij, assente Ranerio Sartore loro collega, tuttavia avvertito e consultato (ricercato) e tutti gli uomini scelti (eletti) della suddetta terra di Acquapendente e deputati dai detti signori priori circa questa materia con forza di deliberazione e remissione delle azioni (dei fatti), con controllo e di autorità e di potere a loro concessi e attribuiti dal consiglio (volere) generale di questa terra come è chiarito sopra per mia mano in quanto Cancelliere per realizzare, rivedere, concludere e limitare le norme scritte di seguito in nome e a titolo della suddetta comunità di uomini e della generalità di questa terra e per/a favore della comunità stessa e anche per/a favore degli stranieri che giungono per impegnare nella detta terra di Acquapendente i loro pegni da porre a frutto dai sottoscritti ebrei. Accertata di tutti e di ciascuno (di loro e di ciascuno di loro) la capacità, la spontanea deliberazione e consultazione e unanimemente nessuno di loro contrario, spinti non da errore, paura, inganno, vantaggio ma per vera e spontanea volontà degli stessi , per l'autorità, come sopra, a loro concessa e attribuita per sé e per i loro successori, per l'incarico in nome e a titolo della detta comunità di uomini e persone della detta terra di Acquapendente hanno incaricato e incaricano, hanno confermato e confermano come (per) pubblici prestatori ad usura e usurai e che stiano al banco del prestito pubblico, al debito e anche all'usura nella detta terra di Acquapendente per il tempo e il termine di dieci anni prossimi a venire ad iniziare dal primo giorno di novembre del presente anno 1488 e di seguito continuativamente fino al termine del tempo, i valenti uomini Habraham Jacob de Senis e Raphaelem Salamonis ebrei di Acquapendente e qualsivoglia dei presenti che in solido stipuli e accetti per sé e per i propri eredi e successori con tutti ed ognuno degli accordi, dei patti, dei capitoli, dei modi, degli ordini, delle pene e degli obblighi appunto scritti di seguito.
Ad una prima analisi dell'incipit del carteggio scaturiscono una serie di riflessioni: la prima è che nel preambolo vengono regolate concessioni, rapporti e pene riguardanti operazioni di prestito, comunitate ac etiam pro ferensibus venientbus ad pignorandum, mentre non si fa accenno a concessioni inerenti la conduzione della vita quotidiana, tematiche che vengono ben dettagliate nei capitoli del Documento. Altra ponderazione, che scaturisce dalla lettura dell'incipit, è un rafforzamento della convinzione che la città di Acquapendente godeva di una particolare autonomia ed indipendenza nella gestione dei rapporti con gli ebrei della città; infatti il papato di Innocenzo VIII risulta decisamente repressivo nei riguardi degli infedeli in generale, salvo alcune eccezioni. Brevemente: il Papa sale al soglio pontificio nel 1484 e vi resta fino alla morte avvenuta il 24 luglio 1492. Il suo pontificato inizia con un forte richiamo teso alla salvaguardia della cristianità. Il 5 dicembre 1484 emanò la bolla Summis desiderantes, nella quale espresse la volontà di applicare misure repressive verso le streghe e i maghi; successivamente le direttive espresse nella Bolla furono incorporate nel famigerato Malleus Maleficarum, il più elaborato e opprimente manuale dell'inquisitore mai scritto, sviluppato dai frati domenicani Jacob Sprenger e Heinrich Institor Kramer. Nello stesso anno nominò Tomàs de Torquemada come capo inquisitore spagnolo e allo stesso tempo, previa donazione di 40000 ducati e un presunto frammento della lancia che colpì Gesù, scese a compromessi con il sultano B_yaz_d II al fine di liberare il fratello Jem detenuto nelle prigioni vaticane. Tralasciando altre considerazioni sulla sua opera, va detto che nei capitoli delle Riformanze non traspare nessun richiamo della "politica" dettata da Innocenzo VIII, anzi, risulta evidente la forte autonomia decisionale del governo aquesiano che, come vedremo successivamente, tende ad integrare in modo assoluto la comunità ebraica all'interno della vita della società aquesiana, mettendola al riparo dalle discriminazioni normalmente applicate nello Stato Pontificio. Va rilevato, inoltre, che la comunità ebraica aveva chiaramente alcuni suoi rappresentanti e considerando anche quanto statuito nei capitoli successivi, si raffigura una notevole organizzazione e gerarchizzazione della collettività medesima.
Di seguito si riporta la trascrizione di tre capitoli, che non esaurendo minimamente il significato del contenuto, danno, tuttavia, una idea della complessa articolazione sociologica della Carta:

Highslide JS
Secondo. Che at essi sia licito et possino liberamente fare in la dicta terra sinagoga et loro uffici et cerimonie secondo il costume et usanza di loro legge. Et che a loro sia licito et possino comprare terra per loro cimiterio o sepoltura secondo la loro usanza facendo le dicte cose in luoco più secreti sipuo non obstante con qualunque legge tam sia civile. [ ………]4.

Detto capitolo apre ad una serie di ponderazioni, sia sulla estrema libertà di azione concessa alla comunità ebraica e sulla presenza ebraica in Acquapendente, sia alla non celata volontà di non impedire alla comunità di abitare aree della città predefinite. La necessità di concedere l'acquisto di terreno a fine sepoltura, conferma l'idea che la Comunità sia stata presente nella città già da molto tempo. La stanzialità della popolazione ebraica è suffragata dalla concessione ad edificare sinagoga, tale licenza autorizza implicitamente la Comunità ad incrementare il proprio numero accogliendo altri correligionari e rendendogli agevole la possibilità di praticare i loro riti religiosi.
La considerazione sulla equità di opportunità e trattamenti concessi alla comunità ebraica aquesiana, raggiunge un elevato valore morale quando si parla di reati; infatti il capitolo terzo sancisce un'illuminata norma che stabilisce, senza riserve, l'equità di trattamento in presenza di reati commessi da ebrei, i quali dovranno essere giudicati alla stessa stregua dei terrazani, invero così viene riportato nel terzo capitolo:

Highslide JS
Terzio che ciascuno di loro per questioni criminali che facessero per ciascuno rectore comissario luocotenentij podesta et ufficiali della dicta terra siano hauti tractati et reputati come veri terrazani della loro dicta terra et che alcuno di loro no sipossa inquire cercare fare o procedere per altra via et modo che si procedesse un simile caso con di qualunque acquapendentano et vero terrazai della dicta terra.

Mai, come in questo caso, l'affermazione fatta dal noto medico ebreo David De Pomis nel 1587 il quale definì dette terre città rifugio, rispecchia la piena validità del concetto. Tale affermazione assume maggiormente significato se si considera la collocazione politica di Acquapendente all'interno dello Stato Pontificio.
Come risulta dall'esame del deliberato, espresso nel capitolo ventunesimo, si evidenzia un contrasto con l'indirizzo dato dalla politica papale in questo periodo:

Highslide JS
Vigesimoprimo (po). che si per cagione del dicto presto essi giuderj o alcuno di loro per lo advenire fussero gravati o molestati in avere o in persona per qualunche modo da qualunche officiale si fusse che comune della dicta terra sia tenuto et obligato juxta posse adiutare et defendere essi hebrej et ciascuno di loro compagni factori et famegli et discepuli et omni loro beni et robba di qualunche vescovo vicario inquisitore spirituale o prelato che contra loro volesse inquirere per cagione di quello si contiene nelli presenti capitoli et solo il podesta della dicta terra sintenda loro judice competente.

Si nota che l'autorità civile deve sovrastare ogni potere espresso dalle gerarchie ecclesistiche, creando una scudo protettivo alla comunità ebraica che sarà giudicata solo dal podestà.
L'elaborazione dell'atto notarile manifesta una dettagliata e non superficiale conoscenza della religione ebraica e delle loro consuetudini da parte del notaio Coriolano. Immaginando che Salamonis e Raphaelem abbiano contribuito sostanzialmente all'elaborazione del documento, possiamo intuire anche la profonda conoscenza ed esperienza che il notaio di Città di Castello aveva circa la loro cultura
Il notaio di Città di Castello Coriolanus Condam Costantinii de Carbonibus, roga l'atto in Juxta plateam e con idonei e accreditati testimoni quali: Jovanne Francesco […] ser Andree camerario […] dicto Perazino Antonii de Tuscanella et Angelo Benedicti, le parti punteggiate tra parentesi non sono leggibili.
La localizzazione nella Juxta plateam è il frutto di un delicato processo decisionale che ha portato gli elaboratori del contratto, giuristi ed esperti, facenti parte della classe dei "mestieri" degli emendatores, o statutari, o reformatores, o correctores, a scegliere il luogo più idoneo dove poter stendere l'atto. La sorte di questi importanti "professionisti" non fu omogenea in tutte le realtà comunali, infatti, alcuni comuni optarono per una Juxta plateam, ubicata in un offitio stabile nei quali gli statutari, dopo un formale giuramento, operavano avvolti nella massima riservatezza e silenzio, operando in modo da rispondere alle esigenze della comunità; in altri casi, verosimilmente come nella fattispecie della Carta, l'ufficio non era stabile, i reformatores operavano a contatto con il popolo, al fine di poter essere maggiormente recettivi alle esigenze ed in alcuni casi istanze della collettività, tuttavia, non mancavano situazioni spurie rispetto ai casi citati.
Dal punto di vista della forma, il documento si presenta puntuale sulle tematiche trattate e decisamente articolato nello specificare i dettagli normativi. Scende anche nei particolari più minuziosi della vita delle due comunità difendendo guarentigie che hanno permesso agli ebrei di consolidare la propria presenza ad Acquapendente come confermato dai documenti trattati nel testo. L'impianto giuridico del documento, che nasce come Condotta bancaria, assume aspetti caratteristici dello statuto; non ne assume specificatamente la forma, sia perché non emanato dall'"assemblea", organo depositario del potere legislativo, sia perché destinato alla comunità ebraica anche se esplicitamente coinvolge anche quella non ebraica. Si riscontra, difatti, l'aspetto dei brevia, espressione normativa peculiare del Podestà e le consuetudini, di fonte antichissima che abbracciavano generalmente il diritto privato.
Nel corso delle mie ricerche ho verificato un'importante e significativo comune denominatore, che assimila i rapporti sociali tra la comunità aquesiana e quella ebraica del XV e del XXI secolo, cioè la grande armonia e solidarietà fra queste due collettività, che non si sono affievolite neanche durante l'era fascista e delle Leggi razziali. In questo ignobile periodo, i cittadini di Acquapendente hanno offerto protezione ed amore a molti ebrei, nascondendoli e sostenendoli a proprio rischio, manifestando una forte similitudine comportamentale come quella espressa nella Carta cum hebreis del 1488. Ritenere detto rogito solo una manifestazione delle regole comportamentali che normalizzavano la comunità aquesiana nel suo complesso, o considerarlo come una concessione di Condotta feneratizia, credo sia decisamente riduttivo. La Carta cum hebreis, dà una lungimirante ed illuminata applicazione delle varie forme giuridiche vigenti all'interno del territorio italiano. Si riscontrano norme sia di diritto pubblico che privato, i reformatores, Antenio Fabbretti, Pietro Paolo Dominici Accorsini, Meco (Domenico) Pietro Longi e Andrea Giovanni Menicuti, con i loro "colleghi" ebrei, Giacobbe da Siena e Raffaele Salomone, rifiutarono, con raffinatezza giuridica, l'applicazione di disposizioni papali, integrano le norme consuetudinarie, Costitutum usus, con la lex giustinianea, cioè il Diritto Romano, proiettando la società aquesiana ben oltre il tardo medioevo, epoca in cui fu redatto il documento. Non è difficile ravvisare in molti capitoli della Carta su esposta, atteggiamenti normativi che potrebbero collocarsi anche in epoca illuminista, se non, in alcuni casi, anche successiva. La presenza ebraica ad Acquapendente è stata sicuramente radicata, la loro appartenenza alla religione mosaica si è senza dubbio affievolita in epoca moderna, le conversioni più o meno indotte e i matrimoni misti hanno, tuttavia, lasciato ad oggi cognomi che inconfutabilmente richiamano una antica storia ed una certa provenienza.


1 Archivio di Stato di Viterbo (A.S.Vt), Archivio Notarile di Acquapendente, notaio Pietro Paolo Leluzzi, prot.390, c.
  18v.
2 A.S.Vt, Archivio Notarile di Acquapendente notaio, Pietro Paolo di Giovanni, prot. 601 bis, cc. 5-6r.v.
3 A.S.C.A. Riformanze e Consigli, prot..24 -21 dicembre 1488.
4 A.S. C.A., Riformanze e Consigli, prot. 24 - 21 dicembre 1488, c.48v.


(Notizie su Israele, 27 giugno 2012)